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esame di stato

L'esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore costituisce un passaggio importante nella vita dello studente, poichè segna, per alcuni, l'addio ai banchi di scuola e l'ingresso nel mondo del lavoro e, per altri, l'inizio di nuovi percorsi, post-secondari o universitari.

  • In sede di scrutinio finale, i docenti procedono ad una valutazione che tenga conto delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e per raggiungere una preparazione complessiva tale da consentire al candidato di affrontare l'esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline.

  • Il Consiglio di classe esprime il giudizio di ammissione agli esami di Stato.

  • Gli studenti delle classi quinte sono tenuti a saldare i debiti formativi che presentavano nelle classi terze, ricorrendo agli sportelli scolastici.

  • Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame rimane di 60/100.

  • Credito scolastico: la nuova legge sull'esame di Stato (D.M. n.42/2007) porta a 25 il massimo dei punti ottenibili sulla base della carriera scolastica dello studente.

  • Prove scritte: sarà sempre 45 il totale dei punti, ripartiti in ugual misura tra le tre prove (da 0 a 15 punti ciascuna). A ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non potrà essere attribuito un punteggio inferiore a 10.

  • Colloquio: il punteggio massimo è di 30

  • Le commissioni sono miste, costituite per metà da commissari esterni e per metà da membri interni della classe e presiedute da un presidente anch'esso esterno. Il numero massimo dei commissari è di 6. Per il liceo linguistico è prevista la presenza dei tre docenti di lingua straniera, per cui la commissione è composta da 8 membri. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse. Le materie affidate ai membri esterni, come anche la materia oggetto della seconda prova scritta, sono scelte dal Ministro della Pubblica istruzione.

  • La nomina del presidente e dei commissari esterni è di competenza dell'Amministrazione, sulla base delle domande avanzate dagli interessati, mentre la designazione dei commissari interni è effettuata dal Consiglio di classe, tra i docenti titolari dell'insegnamento delle materie non affidate ai commissari esterni.

  • In sede di designazione, i Consigli di classe, devono tener conto dell'esigenza di assicurare un'equa e ponderata ripartizione delle materie oggetto di studio dell'ultimo anno, cercando di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza della lingua straniera studiata durante l'anno. Ad ogni Commissione sono assegnati non più di trentacinque candidati.

  • Ciascuna Commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale o paritario.

  • La presenza nella Commissione di sei componenti, tra i quali alcuni titolari di insegnamenti di più discipline, e quella del Presidente, munito anch'egli di competenze disciplinari specifiche, assicurano allo svolgimento dell'esame, in particolare alla conduzione del colloquio, quel carattere di multidisciplinarità previsto dalla legge.

L’Ordinanza Ministeriale 42 del 6 maggio 2011 ha stabilito che gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2010-2011 si svolgano, per l’intero territorio nazionale:

  • prima prova scritta, mercoledì 22 giugno 2011, alle ore 8.30.
  • seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: giovedì 23 giugno 2011, ore 8.30.
  • terza prova scritta: lunedì 27 giugno 2011, ore 8.30

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